Statuto

I.S.R.A. OdV ETS Statuto

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dellโ€™art. 82 D.lgs 117/2017 e art. 26 D.lgs 105/2018

Statuto dellโ€™Organizzazione di Volontariato โ€œINTERNATIONAL SEARCH AND RESCUE ASSOCIATION ODV ETSโ€

Approvato con Assemblea Straordinaria dei soci N.1 del 13 gennaio 2024


Art. 1 โ€“ COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, EMBLEMA

  1. รˆ costituita conformemente alla Carta costituzionale e al D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., lโ€™Organizzazione di Volontariato INTERNATIONAL SEARCH AND RESCUE ASSOCIATION ODV ETS siglabile โ€œI.S.R.A. Odv ETSโ€.
  2. La denominazione dellโ€™Associazione sarร  automaticamente integrata dallโ€™acronimo ETS (Ente del Terzo settore) solo successivamente e per effetto dellโ€™iscrizione dellโ€™associazione al RUNTS.
  3. Lโ€™Associazione ha sede legale nel Comune di Cantalupo Ligure. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene allโ€™interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l’organizzazione รจ iscritta.
  4. Lโ€™I.S.R.A. OdV ETS ha la facoltร  di nominare, i Referenti Regionali e Referenti Internazionali. Inoltre, puรฒ istituire, articolazioni territoriali nazionali denominate โ€œDistaccamento I.S.R.A.โ€ seguito dal nome del Comune o articolazioni territoriali internazionali denominate โ€œDistaccamento Nazionale I.S.R.A.โ€ seguito dal nome della Nazione di riferimento.
  5. Le nomine dei referenti regionali, internazionali nonchรฉ lโ€™istituzione dei Distaccamenti I.S.R.A. o Distaccamenti Nazionali I.S.R.A. รจ deliberato dal consiglio direttivo.
  6. Si intende come โ€œDistaccamento I.S.R.A.โ€ una parte totalmente integrante e dipendente dell’Associazione, cioรจ priva di autonomia giuridica e patrimoniale ma dotata di mera autonomia amministrativa, ovvero sede operativa dellโ€™associazione I.S.R.A.
  7. Si intende per โ€œDistaccamento Nazionale I.S.R.A.โ€ un organismo autonomo sotto ogni aspetto (giuridico, finanziario, amministrativo, fiscale) rispondente alle normative nazionali di riferimento, la quale collabora strettamente con la presente associazione nazionale Italiana International Search and Rescue Association, condividendone gli intenti nonchรฉ gli scopi, finalitร  e attivitร  di cui al successivo art. 2.
  8. Lโ€™associazione I.S.R.A. agisce sul territorio nazionale anche attraverso articolazioni, denominate โ€œSezioni I.S.R.A.โ€ seguita dal nome del comune sede della sezione. Sono enti autonomi sotto ogni aspetto (giuridico, finanziario, amministrativo, fiscale) le quali collaborano strettamente con la stessa, condividendone gli intenti nonchรฉ gli scopi, finalitร  e attivitร  di cui al successivo art. 2.
  9. Lโ€™azione e le iniziative dellโ€™I.S.R.A. OdV ETS si estendono a tutto il territorio italiano e ove sono istituite distaccamenti o sedi estere.
  10. Lโ€™emblema dellโ€™associazione รจ costituito da un falco in cattura a destra, posto allโ€™interno del terzo cerchio concentrico bordato di nero, al primo bordato dโ€™oro riportante al suo interno la scritta International Search and Rescue Association, al terzo bordato di nero suddiviso in tre parti uguali colorati di verde, bianco e rosso. Lโ€™emblema รจ ad uso esclusivo dellโ€™associazione I.S.R.A. OdV ETS ed รจ tutelato dalle leggi sul marchio dโ€™impresa.
  11. La durata dellโ€™ODV non รจ predeterminata ed essa puรฒ essere sciolta con delibera dellโ€™Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista allโ€™art. 11.
  12. Il Regolamento Generale di Funzionamento e Organizzazione dellโ€™associazione International Search and Rescue Association OdV รจ redatto a parte e ne stabilisce il funzionamento e l’organizzazione di tutto ciรฒ che riguarda gli aspetti tecnico-operativi per il conseguimento dei fini sociali, secondo la legge e il presente Statuto. Il Regolamento Generale di Funzionamento e Organizzazione disciplina anche i rapporti con tutte le tipologie di articolazioni di cui al presente articolo ai punti 4, 5, 6, 7, 8.

Art. 2 โ€“ SCOPI E ATTIVITAโ€™

  1. L’I.S.R.A. OdV รจ apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalitร  civiche, solidaristiche e di utilitร  sociale si prefigge, attraverso lo svolgimento di attivitร  di interesse generale ai sensi dellโ€™art. 5 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, s.m.i., e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari, di:
    • b) interventi e prestazioni sanitarie;
    • d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28/03/2003 n. 53 e successive modificazioni, nonchรฉ le attivitร  culturali di interesse sociale con finalitร  educativa;
    • e) interventi e servizi finalizzati al miglioramento delle condizioni dellโ€™ambiente e allโ€™utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dellโ€™attivitร , esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
    • f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;
    • h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
    • i) organizzazione e gestione di attivitร  culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivitร , anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attivitร  di interesse generale di cui al presente articolo;
    • k) organizzazione e gestione di attivitร  turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
    • r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
    • t) organizzazione e gestione di attivitร  sportive dilettantistiche;
    • u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attivitร  di interesse generale a norma del presente articolo;
    • y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
    • z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalitร  organizzata.
  2. In particolare, per la realizzazione degli scopi prefissati e nellโ€™intento di agire in favore di tutta la collettivitร , dei propri associati e dei loro familiari, lโ€™associazione si propone di svolgere, a titolo esemplificativo, le seguenti attivitร  elencate e suddivise in aree: AREA GENERALE
    • a) promuovere e organizzare, anche in collaborazione con Enti Pubblici e/o Privati, iniziative quali convegni, escursioni, ricerche, visite, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni sportive, fiere enogastronomiche e/o di altro genere, nonchรฉ iniziative di solidarietร  sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti, ecc.
    • b) Collaborare con gli organi competenti nella vigilanza sulla conduzione dei servizi pubblici e privati di interesse turistico.
    AREA PROTEZIONE CIVILE
    • a) Svolgere attivitร  di volontariato nel settore della Protezione Civile in ambito Comunale, Provinciale, Regionale, Nazionale e Internazionale, in occasione di:
      • particolari eventi naturali o connessi con lโ€™attivitร  dellโ€™uomo;
      • calamitร  naturali, catastrofi o altri eventi similari;
      • iniziative di carattere umanitario o dโ€™interesse generale.
    • b) Svolgere attivitร  di โ€œRicerca, Salvataggio e Soccorso Tecnico-Sanitario (SAR – CSAR – USAR – ISAR, ecc..)โ€ delle persone che si trovano in situazioni di pericolo in qualsiasi ambito territoriale: nazionale e internazionale, Paese dellโ€™Unione Europea che Extra-Europea, in qualsiasi tipologia di ambiente (es. montano, urgano, acquatico) anche subacqueo, dando comunque prioritร  agli interventi in Provincia.
    • c) supportare le popolazioni colpite da qualsiasi tipo di evento naturale e/o antropico, attraverso la somministrazione di alimenti e bevande con lโ€™impiego di volontari debitamente formati secondo le norme vigenti in materia di somministrazione di alimenti e bevande.
    • d) impiego di personale volontario che opera, in particolare, negli ambiti del soccorso sanitario, con lโ€™effettuazione di interventi immediati di primo/pronto soccorso e prima assistenza alle popolazioni colpite da fenomeni naturali/antropici, e del superamento dellโ€™emergenza, con iniziative volte a favorire la ripresa delle normali condizioni di vita.
    • e) Aiuto e soccorso delle persone che versano in situazioni di pericolo in mare, nelle acque interne e piscine.
    • f) interventi per lโ€™estinzione di incendi e focolai in zone industriali o boschive, di ricerca di persone disperse anche in zone boschive.
    • g) attivitร  di promozione della cultura di protezione civile;
    • h) attivitร  di assistenza organizzativa e operativa a manifestazioni di massa, sportive e culturali, religiose, e simili;
    • i) attivitร  e formazione nelle materie di prepping e survival;
    • j) Contribuire, con personale volontario formato, come addetti alla lotta antincendio e alla gestione dellโ€™emergenza, secondo quanto previsto dalle norme vigenti, nonchรฉ alla attivitร  di Safety e security nelle manifestazioni pubbliche nel rispetto delle proprie competenze.
    • k) Formazione assistenti bagnante, secondo quanto disciplinato del Decreto 29 luglio 2016 n. 206 s.m.i.
    • l) Promuovere, preparare e mettere a disposizione delle autoritร  pubbliche competenti, personale volontario, disponibile e coordinato dal punto di vista tecnico operativo, in grado di attuare previsioni, prevenzione, soccorso, superamento dellโ€™emergenza nellโ€™ambito delle attivitร  di Protezione Civile;
    AREA ATTIVITร€ SOCIALI
    • a) Promuovere, organizzare e gestire attivitร  culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, in ambito Comunale, Provinciale, Regionale, Nazionale e Internazionale, come ad esempio: organizzazione di viaggi, soggiorni, pellegrinaggi, gite ed escursioni la cui destinazione miri in via primaria ad accrescere la persona umana sotto tale profilo, anche con presenza di personale qualificato che funga da guida per i fruitori. Pubblicazioni di testi, libri, manuali, opuscoli ecc.
    AREA ATLETICA SPORTIVA
    • a) Promuove e sviluppa attivitร  sportive dilettantistiche;
    • b) organizza manifestazioni sportive in via diretta o collabora con altri soggetti per la loro realizzazione;
    • c) promuove attivitร  didattiche per lโ€™avvio, lโ€™aggiornamento e il perfezionamento nelle attivitร  sportive;
    • d) studia, promuovere e sviluppa nuove metodologie per migliorare lโ€™organizzazione e la pratica dello sport;
    • e) gestisce impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
    • f) organizza squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
    • g) indice corsi di avviamento agli sport, attivitร  motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi, avvalendosi del Centro di Formazione Marco Milanese;
    • h) organizza attivitร  ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero sia per i soci che i non soci.
    AREA FORMAZIONE
    • a) Il Centro di Formazione รจ intitolato al socio fondatore Marco Milanese e la denominazione รจ โ€œCentro di Formazione Marco Milaneseโ€ o in forma abbreviata โ€œCdF M. MILANESEโ€ e la denominazione o forma abbreviata deve essere riportata in tutti gli atti formali rivolti sia allโ€™interno dellโ€™associazione che ai soggetti esterni.
    • b) Il โ€œCentro di formazione Marco Milaneseโ€ ha come obiettivo la formazione sia del proprio personale che del personale facente parte ad Enti, Associazioni/Organizzazioni presenti in Italia e allโ€™estero nonchรฉ della popolazione.
    • c) Le tematiche formative sono riconducibili a quanto previsto dal presente articolo 2 dello Statuto, ovvero delle materie e argomenti necessari al raggiungimento gli scopi statutari.
    • d) Il โ€œCentro di Formazione Marco Milaneseโ€ รจ organizzato secondo quanto previsto dal regolamento di funzionamento proposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dallโ€™Assemblea dei Soci entro tre mesi dallโ€™entrata in vigore del presente Statuto.
    AREA COOPERAZIONE Lโ€™associazione I.S.R.A. OdV ETS promuove ogni attivitร  di cooperazione nazionale ed internazionale con Enti pubblici e privati al fine di stipulare accordi, convenzioni e/o gemellaggi con lโ€™Associazione, con lo scopo di collaborare nel campo dellโ€™aiuto umanitario, soccorso, formazione, nelle attivitร  culturali, artistiche, ricreative di interesse sociale nonchรฉ delle attivitร  sportive dilettantistiche.

Art. 3 โ€“ AREE DI ATTIVITAโ€™ E NUCLEI

  1. Lโ€™associazione I.S.R.A. OdV ETS, per il raggiungimento degli scopi statutari, si avvale di Dipartimenti, Nuclei, Centro di Formazione e uffici, come di seguito elencati: DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE
    • NUCLEO PROTEZIONE CIVILE
    • NUCLEO S.A.R.
    • NUCLEO CUCINA
    • NUCLEO SANITARIO
    • NUCLEO SOCCORSO IN ACQUA
    • NUCLEO ANTINCENDIO
    DIPARTIMENTO ATTIVITAโ€™ SOCIALI
    • NUCLEO ATTIVITAโ€™ SOCIALI
    DIPARTIMENTO ATTIVITAโ€™ SPORTIVE
    • NUCLEO ATTIVITAโ€™ SPORTIVE
    CENTRO DI FORMAZIONE MARCO MILANESE
    • Centro di formazione Marco Milanese
    DIPARTIMENTO COOPERAZIONE
    • Ufficio Relazioni Nazionale e Internazionali
  2. Il consiglio direttivo, su proposta del Presidente, puรฒ istituire nuovi Dipartimenti, Nuclei e Uffici in funzione delle necessitร  per il raggiungimento degli scopi associativi.
  3. Le attivitร  di cui al comma precedente sono svolte dall’ODV, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.
  4. Lโ€™ODV, inoltre, puรฒ esercitare attivitร  diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attivitร  di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dallโ€™art. 6 del D.lgs. 117/2017 e s.m.i. La loro individuazione puรฒ essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci.
  5. Nel caso lโ€™Associazione eserciti attivitร  diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dellโ€™art. 13 comma 6 D.lgs. 117/2017 e s.m.i.
  6. L’attivitร  del volontario non puรฒ essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall’Organizzazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l’attivitร  prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall’Assemblea dei soci.
  7. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purchรฉ non superino l’importo stabilito dall’organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attivitร  di volontariato per le quali รจ ammessa questa modalitร  di rimborso (ai sensi dellโ€™art. 17 D.lgs. 117/2017 e s.m.i.).
  8. Ogni forma di rapporto economico con l’ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, รจ incompatibile con la qualifica di volontario.
  9. Lโ€™ODV ha lโ€™obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dellโ€™art. 18 D.lgs. 117/2017 e s.m.i.
  10. L’ODV puรฒ avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l’attivitร  da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attivitร  non puรฒ essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4 โ€“ PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

  1. Il patrimonio dell’ODV durante la vita della stessa รจ indivisibile, ed รจ costituito da:
    • a) Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietร  dellโ€™ODV;
    • b) Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti allโ€™ODV;
    • c) Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.
    • d) L’ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attivitร  da:
      • Quote associative e contributi degli aderenti;
      • Contributi pubblici e privati;
      • Donazioni e lasciti testamentari;
      • Rendite patrimoniali;
      • Attivitร  di raccolta fondi (ai sensi dellโ€™art. 7 117/2017 e s.m.i.);
  2. Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalitร  dellโ€™associazione e riconducibile alle disposizioni del d.lgs. 117/2017 e s.m.i.;
  3. Attivitร  โ€œdiverseโ€ di cui allโ€™art. 6 del D.lgs. 117/2017 e s.m.i.
  4. Lโ€™esercizio sociale dellโ€™ODV ha inizio e termine rispettivamente il 1ยฐ gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.lgs. 117/2017 e s.m.i. e lo sottopone per lโ€™approvazione allโ€™Assemblea dei soci entro il mese di aprile. Il bilancio consuntivo รจ depositato presso la sede dellโ€™ODV, almeno 15 giorni prima dell’assemblea e puรฒ essere consultato da ogni associato.
  5. รˆ fatto obbligo di reinvestire lโ€™eventuale avanzo di gestione a favore di attivitร  istituzionali statutariamente previste ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalitร  civiche, solidaristiche e di utilitร  sociale.
  6. รˆ fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dellโ€™ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5 โ€“ SOCI

  1. Ai sensi dellโ€™art. 32 D.lgs. 117/2017 e s.m.i. il numero dei soci รจ illimitato. Possono fare parte dell’ODV tutte le persone fisiche o le ODV che condividono gli scopi e le finalitร  dellโ€™organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
  2. L’adesione all’ODV รจ a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all’art. 6.

Art. 6 โ€“ CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE

  1. L’ammissione di un nuovo socio รจ regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalitร  perseguite e lโ€™attivitร  dโ€™interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed รจ subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell’interessato, con la quale lโ€™interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell’ODV.
  2. Avverso l’eventuale rigetto dell’istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata allโ€™interessato entro 30 giorni. Il ricorso all’assemblea dei soci รจ ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
  3. Il Consiglio direttivo comunica lโ€™ammissione agli interessati e cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dal Consiglio Direttivo. La qualitร  di socio รจ intrasmissibile.
  4. La qualitร  di Socio si perde:
    • a) per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all’ODV;
    • b) per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dellโ€™ODV;
    • c) per morositร  rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 30 giorni dallโ€™eventuale sollecito scritto.
  5. Lโ€™esclusione o la decadenza dei soci รจ deliberata dallโ€™Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere allโ€™esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltร  di replica.
  6. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all’interno dell’ODV sia all’esterno per designazione o delega.
  7. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, nรฉ hanno alcun diritto sul patrimonio dellโ€™ODV.

Art. 7 โ€“ DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

  1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dellโ€™ODV ed alla sua attivitร . In modo particolare:
    1. I soci hanno diritto:
      • di partecipare a tutte le attivitร  promosse dall’ODV, ricevendone informazioni e avendo facoltร  di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dellโ€™ODV;
      • di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
      • di esprimere il proprio voto in ordine allโ€™approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
      • di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo.
    2. I soci sono obbligati:
      • all’osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
      • a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell’ODV;
      • al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. La quota associativa รจ intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso puรฒ essere restituita.

Art. 8 โ€“ ORGANI DELLโ€™O.D.V.

  1. Sono organi dellโ€™ODV:
    • a. Lโ€™Assemblea dei soci;
    • b. Il Consiglio direttivo;
    • c. Il Presidente;
    • d. Lโ€™Organo di Controllo.

Art. 9 โ€“ ASSEMBLEA DEI SOCI

  1. Lโ€™Assemblea dei soci รจ l’organo sovrano dellโ€™ODV, regola lโ€™attivitร  della stessa ed รจ composta da tutti i soci.
  2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci, in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
  3. Ciascun associato dispone del voto singolo.
  4. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purchรฉ sia possibile verificare lโ€™identitร  dellโ€™associato che partecipa e vota.
  5. L’Assemblea รจ presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessitร  lโ€™Assemblea puรฒ eleggere un segretario.
  6. L’Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessitร  oppure quando ne รจ fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
  7. La convocazione รจ inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 15 giorni di anticipo e deve contenere lโ€™ordine del giorno, il luogo la data e lโ€™orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest’ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
  8. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
  9. Le delibere assunte dall’assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dellโ€™Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dellโ€™Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
  10. L’assemblea puรฒ essere ordinaria o straordinaria. รˆ straordinaria l’assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell’ODV. รˆ ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10 โ€“ ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

  1. L’assemblea ordinaria รจ valida in prima convocazione se รจ presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilitร  gli amministratori non votano.
  2. Le deliberazioni dellโ€™Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti.
  3. L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario.
  4. Lโ€™Assemblea ordinaria:
    • a. approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dellโ€™art. 13 del D. Lgs 117/2017;
    • b. discute ed approva i programmi di attivitร ;
    • c. elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
    • d. delibera sulla responsabilitร  dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilitร  nei loro confronti;
    • e. approva lโ€™eventuale regolamento dei lavori assembleari;
    • f. ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
    • g. approva gli eventuali regolamenti e le sue variazioni;
    • h. delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
    • i. delibera sullโ€™esclusione dei soci;
    • j. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dallโ€™atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
    • k. delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
    • l. delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dallโ€™ODV stesso.
    • m. determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attivitร  di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalitร  previste dallโ€™art. 3 comma 6 dello Statuto;
    • n. approva lโ€™ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attivitร  dellโ€™ODV;
    • o. delibera sullโ€™esercizio e sullโ€™individuazione di eventuali attivitร  diverse ai sensi dellโ€™art. 3 comma 4 del presente Statuto.
  5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dellโ€™Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art. 11 โ€“ ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

  1. La convocazione dellโ€™Assemblea straordinaria si effettua con le modalitร  previste dallโ€™art. 9.
  2. Per deliberare lo scioglimento dellโ€™ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
  3. Lโ€™Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell’atto costitutivo o dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Art. 12 โ€“ CONSIGLIO DIRETTIVO

  1. Il Consiglio Direttivo รจ composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 5 consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica 5 anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 3 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso lโ€™Assemblea puรฒ rieleggere i componenti uscenti. Si applica lโ€™articolo 2382 del Codice civile.
  2. Lโ€™Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno allโ€™eligendo Consiglio Direttivo.
  3. Lโ€™Assemblea, a maggioranza assoluta dei voti elegge Il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario, il Consigliere. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dellโ€™ODV, ed in genere ogni atto contenente unโ€™attribuzione o una diminuzione del patrimonio dellโ€™ODV; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.
  4. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando lโ€™elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dellโ€™elenco dei non eletti, o loro indisponibilitร  lโ€™assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
  5. Nel caso in cui decada oltre la metร  dei membri del Consiglio Direttivo, lโ€™Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dellโ€™intero organo.
  6. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attivitร  per conto dellโ€™ODV, entro il massimo stabilito dallโ€™Assemblea dei soci.
  7. Il Consiglio Direttivo รจ responsabile verso lโ€™Assemblea della gestione operativa; attua i mandati e le decisioni dellโ€™Assemblea ed รจ investito dei piรน ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dellโ€™ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono allโ€™Assemblea. In particolare, esso svolge le seguenti attivitร :
    • a. attua tutte le deliberazioni dellโ€™Assemblea;
    • b. redige e presenta allโ€™Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dellโ€™art. 13 del D.lgs. 117/2017 e s.m.i.;
    • c. delibera sulle domande di nuove adesioni;
    • d. sottopone allโ€™Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
    • e. sottopone allโ€™approvazione dellโ€™Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
    • f. propone lโ€™esercizio e lโ€™individuazione di eventuali attivitร  diverse ai sensi dellโ€™art. 3 comma 4 del presente Statuto;
    • g. ha facoltร  di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
  8. Il Consiglio Direttivo รจ presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di questโ€™ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.
  9. Il Consiglio Direttivo รจ convocato dal Presidente ogni trimestre, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei componenti.
  10. La convocazione รจ inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con dieci giorni di anticipo e deve contenere lโ€™ordine del giorno, il luogo, la data e lโ€™orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
  11. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
  12. Per la validitร  delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di paritร  di voti la deliberazione si considera non approvata.
  13. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori รจ generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.
  14. Lโ€™obbligatorietร  dellโ€™iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrร  efficacia a partire dallโ€™operativitร  del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 13 โ€“ PRESIDENTE

  1. Il Presidente รจ eletto dallโ€™Assemblea dei soci.
  2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dellโ€™Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura lโ€™attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attivitร  dellโ€™ODV; ha la facoltร  di aprire conti correnti per conto dellโ€™ODV; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato รจ garante di fronte allโ€™Assemblea; convoca lโ€™Assemblea dei soci.
  3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
  4. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 14 โ€“ IL PRESIDENTE ONORARIO

  1. Il Presidente Onorario puรฒ essere nominato dallโ€™Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attivitร  a favore dellโ€™ODV.
  2. Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dellโ€™ODV.

Art. 15 โ€“ Lโ€™ORGANO DI CONTROLLO

  1. Al verificarsi delle condizioni previste dall’Art. 30 c. 2 del CTS, l’Assemblea procede alla nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico.
  2. Lโ€™Organo di Controllo vigila sullโ€™osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sullโ€™adeguatezza dellโ€™assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dallโ€™Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dellโ€™osservanza delle finalitร  civiche, solidaristiche e di utilitร  sociale dellโ€™Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformitร  alle linee guida di cui allโ€™art. 14 del Codice del Terzo settore.
  3. Nei casi previsti dal Codice del Terzo settore, lโ€™Organo di Controllo purchรฉ composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una societร  di revisione legale, puรฒ assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti.
  4. Lโ€™Organo di Controllo, quando nominato in composizione collegiale, รจ composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dallโ€™Assemblea. Nomina nel suo seno il Presidente.
  5. Lโ€™Organo di Controllo, anche monocratico, dura in carica tre anni, รจ riconfermabile e i suoi componenti possono essere revocati solo per giusta causa dallโ€™Assemblea.
  6. Di ogni seduta รจ disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dellโ€™Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.

Art. 16 โ€“ AFFILIAZIONE

Lโ€™associazione, con delibera del consiglio direttivo, puรฒ affiliarsi ad uno o piรน organismi nazionali che non siano in contrasto con il presente Statuto e che tale affiliazione permetta un miglior raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 17 โ€“ COMITATI TECNICI

  1. Nellโ€™ambito delle attivitร  approvate dellโ€™Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltร  di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che lโ€™ODV intende promuovere.
  2. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

Art. 18 โ€“ SCIOGLIMENTO

  1. Lโ€™Assemblea straordinaria puรฒ decidere lo scioglimento dellโ€™O.d.V. con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, lโ€™Assemblea nomina uno o piรน liquidatori e determina le modalitร  di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dellโ€™art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.
  2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dellโ€™O.d.V., il patrimonio residuo รจ devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui allโ€™art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
  3. Il suddetto parere รจ reso entra trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che lโ€™Ente interessato รจ tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformitร  dal parere sono nulli.
  4. Lโ€™obbligatorietร  del parere vincolante di cui al comma 2 avrร  efficacia dallโ€™operativitร  del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 19 โ€“ NORME FINALI

  1. Per tutto ciรฒ che non รจ espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice civile, del D.lgs. 117/2017 e s.m.i. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.