Statuto

I.S.R.A. OdV ETS Statuto

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell’art. 82 D.lgs 117/2017 e art. 26 D.lgs 105/2018

Statuto dell’Organizzazione di Volontariato “INTERNATIONAL SEARCH AND RESCUE ASSOCIATION ODV ETS”

Approvato con Assemblea Straordinaria dei soci N.1 del 13 gennaio 2024


Art. 1 – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, EMBLEMA

  1. È costituita conformemente alla Carta costituzionale e al D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., l’Organizzazione di Volontariato INTERNATIONAL SEARCH AND RESCUE ASSOCIATION ODV ETS siglabile “I.S.R.A. Odv ETS”.
  2. La denominazione dell’Associazione sarà automaticamente integrata dall’acronimo ETS (Ente del Terzo settore) solo successivamente e per effetto dell’iscrizione dell’associazione al RUNTS.
  3. L’Associazione ha sede legale nel Comune di Cantalupo Ligure. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all’interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l’organizzazione è iscritta.
  4. L’I.S.R.A. OdV ETS ha la facoltà di nominare, i Referenti Regionali e Referenti Internazionali. Inoltre, può istituire, articolazioni territoriali nazionali denominate “Distaccamento I.S.R.A.” seguito dal nome del Comune o articolazioni territoriali internazionali denominate “Distaccamento Nazionale I.S.R.A.” seguito dal nome della Nazione di riferimento.
  5. Le nomine dei referenti regionali, internazionali nonché l’istituzione dei Distaccamenti I.S.R.A. o Distaccamenti Nazionali I.S.R.A. è deliberato dal consiglio direttivo.
  6. Si intende come “Distaccamento I.S.R.A.” una parte totalmente integrante e dipendente dell’Associazione, cioè priva di autonomia giuridica e patrimoniale ma dotata di mera autonomia amministrativa, ovvero sede operativa dell’associazione I.S.R.A.
  7. Si intende per “Distaccamento Nazionale I.S.R.A.” un organismo autonomo sotto ogni aspetto (giuridico, finanziario, amministrativo, fiscale) rispondente alle normative nazionali di riferimento, la quale collabora strettamente con la presente associazione nazionale Italiana International Search and Rescue Association, condividendone gli intenti nonché gli scopi, finalità e attività di cui al successivo art. 2.
  8. L’associazione I.S.R.A. agisce sul territorio nazionale anche attraverso articolazioni, denominate “Sezioni I.S.R.A.” seguita dal nome del comune sede della sezione. Sono enti autonomi sotto ogni aspetto (giuridico, finanziario, amministrativo, fiscale) le quali collaborano strettamente con la stessa, condividendone gli intenti nonché gli scopi, finalità e attività di cui al successivo art. 2.
  9. L’azione e le iniziative dell’I.S.R.A. OdV ETS si estendono a tutto il territorio italiano e ove sono istituite distaccamenti o sedi estere.
  10. L’emblema dell’associazione è costituito da un falco in cattura a destra, posto all’interno del terzo cerchio concentrico bordato di nero, al primo bordato d’oro riportante al suo interno la scritta International Search and Rescue Association, al terzo bordato di nero suddiviso in tre parti uguali colorati di verde, bianco e rosso. L’emblema è ad uso esclusivo dell’associazione I.S.R.A. OdV ETS ed è tutelato dalle leggi sul marchio d’impresa.
  11. La durata dell’ODV non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell’Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all’art. 11.
  12. Il Regolamento Generale di Funzionamento e Organizzazione dell’associazione International Search and Rescue Association OdV è redatto a parte e ne stabilisce il funzionamento e l’organizzazione di tutto ciò che riguarda gli aspetti tecnico-operativi per il conseguimento dei fini sociali, secondo la legge e il presente Statuto. Il Regolamento Generale di Funzionamento e Organizzazione disciplina anche i rapporti con tutte le tipologie di articolazioni di cui al presente articolo ai punti 4, 5, 6, 7, 8.

Art. 2 – SCOPI E ATTIVITA’

  1. L’I.S.R.A. OdV è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge, attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, s.m.i., e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari, di:
    • b) interventi e prestazioni sanitarie;
    • d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28/03/2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
    • e) interventi e servizi finalizzati al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
    • f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;
    • h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
    • i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
    • k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
    • r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
    • t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
    • u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
    • y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
    • z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
  2. In particolare, per la realizzazione degli scopi prefissati e nell’intento di agire in favore di tutta la collettività, dei propri associati e dei loro familiari, l’associazione si propone di svolgere, a titolo esemplificativo, le seguenti attività elencate e suddivise in aree: AREA GENERALE
    • a) promuovere e organizzare, anche in collaborazione con Enti Pubblici e/o Privati, iniziative quali convegni, escursioni, ricerche, visite, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni sportive, fiere enogastronomiche e/o di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti, ecc.
    • b) Collaborare con gli organi competenti nella vigilanza sulla conduzione dei servizi pubblici e privati di interesse turistico.
    AREA PROTEZIONE CIVILE
    • a) Svolgere attività di volontariato nel settore della Protezione Civile in ambito Comunale, Provinciale, Regionale, Nazionale e Internazionale, in occasione di:
      • particolari eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo;
      • calamità naturali, catastrofi o altri eventi similari;
      • iniziative di carattere umanitario o d’interesse generale.
    • b) Svolgere attività di “Ricerca, Salvataggio e Soccorso Tecnico-Sanitario (SAR – CSAR – USAR – ISAR, ecc..)” delle persone che si trovano in situazioni di pericolo in qualsiasi ambito territoriale: nazionale e internazionale, Paese dell’Unione Europea che Extra-Europea, in qualsiasi tipologia di ambiente (es. montano, urgano, acquatico) anche subacqueo, dando comunque priorità agli interventi in Provincia.
    • c) supportare le popolazioni colpite da qualsiasi tipo di evento naturale e/o antropico, attraverso la somministrazione di alimenti e bevande con l’impiego di volontari debitamente formati secondo le norme vigenti in materia di somministrazione di alimenti e bevande.
    • d) impiego di personale volontario che opera, in particolare, negli ambiti del soccorso sanitario, con l’effettuazione di interventi immediati di primo/pronto soccorso e prima assistenza alle popolazioni colpite da fenomeni naturali/antropici, e del superamento dell’emergenza, con iniziative volte a favorire la ripresa delle normali condizioni di vita.
    • e) Aiuto e soccorso delle persone che versano in situazioni di pericolo in mare, nelle acque interne e piscine.
    • f) interventi per l’estinzione di incendi e focolai in zone industriali o boschive, di ricerca di persone disperse anche in zone boschive.
    • g) attività di promozione della cultura di protezione civile;
    • h) attività di assistenza organizzativa e operativa a manifestazioni di massa, sportive e culturali, religiose, e simili;
    • i) attività e formazione nelle materie di prepping e survival;
    • j) Contribuire, con personale volontario formato, come addetti alla lotta antincendio e alla gestione dell’emergenza, secondo quanto previsto dalle norme vigenti, nonché alla attività di Safety e security nelle manifestazioni pubbliche nel rispetto delle proprie competenze.
    • k) Formazione assistenti bagnante, secondo quanto disciplinato del Decreto 29 luglio 2016 n. 206 s.m.i.
    • l) Promuovere, preparare e mettere a disposizione delle autorità pubbliche competenti, personale volontario, disponibile e coordinato dal punto di vista tecnico operativo, in grado di attuare previsioni, prevenzione, soccorso, superamento dell’emergenza nell’ambito delle attività di Protezione Civile;
    AREA ATTIVITÀ SOCIALI
    • a) Promuovere, organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, in ambito Comunale, Provinciale, Regionale, Nazionale e Internazionale, come ad esempio: organizzazione di viaggi, soggiorni, pellegrinaggi, gite ed escursioni la cui destinazione miri in via primaria ad accrescere la persona umana sotto tale profilo, anche con presenza di personale qualificato che funga da guida per i fruitori. Pubblicazioni di testi, libri, manuali, opuscoli ecc.
    AREA ATLETICA SPORTIVA
    • a) Promuove e sviluppa attività sportive dilettantistiche;
    • b) organizza manifestazioni sportive in via diretta o collabora con altri soggetti per la loro realizzazione;
    • c) promuove attività didattiche per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;
    • d) studia, promuovere e sviluppa nuove metodologie per migliorare l’organizzazione e la pratica dello sport;
    • e) gestisce impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
    • f) organizza squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
    • g) indice corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi, avvalendosi del Centro di Formazione Marco Milanese;
    • h) organizza attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero sia per i soci che i non soci.
    AREA FORMAZIONE
    • a) Il Centro di Formazione è intitolato al socio fondatore Marco Milanese e la denominazione è “Centro di Formazione Marco Milanese” o in forma abbreviata “CdF M. MILANESE” e la denominazione o forma abbreviata deve essere riportata in tutti gli atti formali rivolti sia all’interno dell’associazione che ai soggetti esterni.
    • b) Il “Centro di formazione Marco Milanese” ha come obiettivo la formazione sia del proprio personale che del personale facente parte ad Enti, Associazioni/Organizzazioni presenti in Italia e all’estero nonché della popolazione.
    • c) Le tematiche formative sono riconducibili a quanto previsto dal presente articolo 2 dello Statuto, ovvero delle materie e argomenti necessari al raggiungimento gli scopi statutari.
    • d) Il “Centro di Formazione Marco Milanese” è organizzato secondo quanto previsto dal regolamento di funzionamento proposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall’Assemblea dei Soci entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente Statuto.
    AREA COOPERAZIONE L’associazione I.S.R.A. OdV ETS promuove ogni attività di cooperazione nazionale ed internazionale con Enti pubblici e privati al fine di stipulare accordi, convenzioni e/o gemellaggi con l’Associazione, con lo scopo di collaborare nel campo dell’aiuto umanitario, soccorso, formazione, nelle attività culturali, artistiche, ricreative di interesse sociale nonché delle attività sportive dilettantistiche.

Art. 3 – AREE DI ATTIVITA’ E NUCLEI

  1. L’associazione I.S.R.A. OdV ETS, per il raggiungimento degli scopi statutari, si avvale di Dipartimenti, Nuclei, Centro di Formazione e uffici, come di seguito elencati: DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE
    • NUCLEO PROTEZIONE CIVILE
    • NUCLEO S.A.R.
    • NUCLEO CUCINA
    • NUCLEO SANITARIO
    • NUCLEO SOCCORSO IN ACQUA
    • NUCLEO ANTINCENDIO
    DIPARTIMENTO ATTIVITA’ SOCIALI
    • NUCLEO ATTIVITA’ SOCIALI
    DIPARTIMENTO ATTIVITA’ SPORTIVE
    • NUCLEO ATTIVITA’ SPORTIVE
    CENTRO DI FORMAZIONE MARCO MILANESE
    • Centro di formazione Marco Milanese
    DIPARTIMENTO COOPERAZIONE
    • Ufficio Relazioni Nazionale e Internazionali
  2. Il consiglio direttivo, su proposta del Presidente, può istituire nuovi Dipartimenti, Nuclei e Uffici in funzione delle necessità per il raggiungimento degli scopi associativi.
  3. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall’ODV, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.
  4. L’ODV, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 6 del D.lgs. 117/2017 e s.m.i. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci.
  5. Nel caso l’Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell’art. 13 comma 6 D.lgs. 117/2017 e s.m.i.
  6. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall’Organizzazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall’Assemblea dei soci.
  7. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l’importo stabilito dall’organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell’art. 17 D.lgs. 117/2017 e s.m.i.).
  8. Ogni forma di rapporto economico con l’ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualifica di volontario.
  9. L’ODV ha l’obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell’art. 18 D.lgs. 117/2017 e s.m.i.
  10. L’ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l’attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4 – PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

  1. Il patrimonio dell’ODV durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:
    • a) Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell’ODV;
    • b) Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all’ODV;
    • c) Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.
    • d) L’ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
      • Quote associative e contributi degli aderenti;
      • Contributi pubblici e privati;
      • Donazioni e lasciti testamentari;
      • Rendite patrimoniali;
      • Attività di raccolta fondi (ai sensi dell’art. 7 117/2017 e s.m.i.);
  2. Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell’associazione e riconducibile alle disposizioni del d.lgs. 117/2017 e s.m.i.;
  3. Attività “diverse” di cui all’art. 6 del D.lgs. 117/2017 e s.m.i.
  4. L’esercizio sociale dell’ODV ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.lgs. 117/2017 e s.m.i. e lo sottopone per l’approvazione all’Assemblea dei soci entro il mese di aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell’ODV, almeno 15 giorni prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.
  5. È fatto obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
  6. È fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell’ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5 – SOCI

  1. Ai sensi dell’art. 32 D.lgs. 117/2017 e s.m.i. il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell’ODV tutte le persone fisiche o le ODV che condividono gli scopi e le finalità dell’organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
  2. L’adesione all’ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all’art. 6.

Art. 6 – CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE

  1. L’ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l’attività d’interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell’interessato, con la quale l’interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell’ODV.
  2. Avverso l’eventuale rigetto dell’istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all’interessato entro 30 giorni. Il ricorso all’assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
  3. Il Consiglio direttivo comunica l’ammissione agli interessati e cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dal Consiglio Direttivo. La qualità di socio è intrasmissibile.
  4. La qualità di Socio si perde:
    • a) per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all’ODV;
    • b) per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell’ODV;
    • c) per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 30 giorni dall’eventuale sollecito scritto.
  5. L’esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
  6. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all’interno dell’ODV sia all’esterno per designazione o delega.
  7. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’ODV.

Art. 7 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

  1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell’ODV ed alla sua attività. In modo particolare:
    1. I soci hanno diritto:
      • di partecipare a tutte le attività promosse dall’ODV, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell’ODV;
      • di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
      • di esprimere il proprio voto in ordine all’approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
      • di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo.
    2. I soci sono obbligati:
      • all’osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
      • a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell’ODV;
      • al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 8 – ORGANI DELL’O.D.V.

  1. Sono organi dell’ODV:
    • a. L’Assemblea dei soci;
    • b. Il Consiglio direttivo;
    • c. Il Presidente;
    • d. L’Organo di Controllo.

Art. 9 – ASSEMBLEA DEI SOCI

  1. L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’ODV, regola l’attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
  2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci, in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
  3. Ciascun associato dispone del voto singolo.
  4. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
  5. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l’Assemblea può eleggere un segretario.
  6. L’Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
  7. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 15 giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo la data e l’orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest’ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
  8. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
  9. Le delibere assunte dall’assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell’Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
  10. L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l’assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell’ODV. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10 – ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

  1. L’assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
  2. Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti.
  3. L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario.
  4. L’Assemblea ordinaria:
    • a. approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 117/2017;
    • b. discute ed approva i programmi di attività;
    • c. elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
    • d. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
    • e. approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
    • f. ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
    • g. approva gli eventuali regolamenti e le sue variazioni;
    • h. delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
    • i. delibera sull’esclusione dei soci;
    • j. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
    • k. delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
    • l. delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall’ODV stesso.
    • m. determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall’art. 3 comma 6 dello Statuto;
    • n. approva l’ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell’ODV;
    • o. delibera sull’esercizio e sull’individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell’art. 3 comma 4 del presente Statuto.
  5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell’Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art. 11 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

  1. La convocazione dell’Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall’art. 9.
  2. Per deliberare lo scioglimento dell’ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
  3. L’Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell’atto costitutivo o dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Art. 12 – CONSIGLIO DIRETTIVO

  1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 5 consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica 5 anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 3 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l’Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l’articolo 2382 del Codice civile.
  2. L’Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all’eligendo Consiglio Direttivo.
  3. L’Assemblea, a maggioranza assoluta dei voti elegge Il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario, il Consigliere. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell’ODV, ed in genere ogni atto contenente un’attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell’ODV; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.
  4. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l’elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell’elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l’assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
  5. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l’Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell’intero organo.
  6. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell’ODV, entro il massimo stabilito dall’Assemblea dei soci.
  7. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l’Assemblea della gestione operativa; attua i mandati e le decisioni dell’Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all’Assemblea. In particolare, esso svolge le seguenti attività:
    • a. attua tutte le deliberazioni dell’Assemblea;
    • b. redige e presenta all’Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 117/2017 e s.m.i.;
    • c. delibera sulle domande di nuove adesioni;
    • d. sottopone all’Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
    • e. sottopone all’approvazione dell’Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
    • f. propone l’esercizio e l’individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell’art. 3 comma 4 del presente Statuto;
    • g. ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
  8. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.
  9. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni trimestre, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei componenti.
  10. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con dieci giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
  11. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
  12. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
  13. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.
  14. L’obbligatorietà dell’iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 13 – PRESIDENTE

  1. Il Presidente è eletto dall’Assemblea dei soci.
  2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell’ODV; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell’ODV; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all’Assemblea; convoca l’Assemblea dei soci.
  3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
  4. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 14 – IL PRESIDENTE ONORARIO

  1. Il Presidente Onorario può essere nominato dall’Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell’ODV.
  2. Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell’ODV.

Art. 15 – L’ORGANO DI CONTROLLO

  1. Al verificarsi delle condizioni previste dall’Art. 30 c. 2 del CTS, l’Assemblea procede alla nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico.
  2. L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall’Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell’Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’art. 14 del Codice del Terzo settore.
  3. Nei casi previsti dal Codice del Terzo settore, l’Organo di Controllo purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti.
  4. L’Organo di Controllo, quando nominato in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall’Assemblea. Nomina nel suo seno il Presidente.
  5. L’Organo di Controllo, anche monocratico, dura in carica tre anni, è riconfermabile e i suoi componenti possono essere revocati solo per giusta causa dall’Assemblea.
  6. Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell’Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.

Art. 16 – AFFILIAZIONE

L’associazione, con delibera del consiglio direttivo, può affiliarsi ad uno o più organismi nazionali che non siano in contrasto con il presente Statuto e che tale affiliazione permetta un miglior raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 17 – COMITATI TECNICI

  1. Nell’ambito delle attività approvate dell’Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l’ODV intende promuovere.
  2. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

Art. 18 – SCIOGLIMENTO

  1. L’Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell’O.d.V. con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l’Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell’art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.
  2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell’O.d.V., il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all’art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
  3. Il suddetto parere è reso entra trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l’Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
  4. L’obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 19 – NORME FINALI

  1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice civile, del D.lgs. 117/2017 e s.m.i. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.