Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dellโart. 82 D.lgs 117/2017 e art. 26 D.lgs 105/2018
Statuto dellโOrganizzazione di Volontariato โINTERNATIONAL SEARCH AND RESCUE ASSOCIATION ODV ETSโ
Approvato con Assemblea Straordinaria dei soci N.1 del 13 gennaio 2024
Art. 1 โ COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, EMBLEMA
- ร costituita conformemente alla Carta costituzionale e al D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., lโOrganizzazione di Volontariato INTERNATIONAL SEARCH AND RESCUE ASSOCIATION ODV ETS siglabile โI.S.R.A. Odv ETSโ.
- La denominazione dellโAssociazione sarร automaticamente integrata dallโacronimo ETS (Ente del Terzo settore) solo successivamente e per effetto dellโiscrizione dellโassociazione al RUNTS.
- LโAssociazione ha sede legale nel Comune di Cantalupo Ligure. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene allโinterno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l’organizzazione รจ iscritta.
- LโI.S.R.A. OdV ETS ha la facoltร di nominare, i Referenti Regionali e Referenti Internazionali. Inoltre, puรฒ istituire, articolazioni territoriali nazionali denominate โDistaccamento I.S.R.A.โ seguito dal nome del Comune o articolazioni territoriali internazionali denominate โDistaccamento Nazionale I.S.R.A.โ seguito dal nome della Nazione di riferimento.
- Le nomine dei referenti regionali, internazionali nonchรฉ lโistituzione dei Distaccamenti I.S.R.A. o Distaccamenti Nazionali I.S.R.A. รจ deliberato dal consiglio direttivo.
- Si intende come โDistaccamento I.S.R.A.โ una parte totalmente integrante e dipendente dell’Associazione, cioรจ priva di autonomia giuridica e patrimoniale ma dotata di mera autonomia amministrativa, ovvero sede operativa dellโassociazione I.S.R.A.
- Si intende per โDistaccamento Nazionale I.S.R.A.โ un organismo autonomo sotto ogni aspetto (giuridico, finanziario, amministrativo, fiscale) rispondente alle normative nazionali di riferimento, la quale collabora strettamente con la presente associazione nazionale Italiana International Search and Rescue Association, condividendone gli intenti nonchรฉ gli scopi, finalitร e attivitร di cui al successivo art. 2.
- Lโassociazione I.S.R.A. agisce sul territorio nazionale anche attraverso articolazioni, denominate โSezioni I.S.R.A.โ seguita dal nome del comune sede della sezione. Sono enti autonomi sotto ogni aspetto (giuridico, finanziario, amministrativo, fiscale) le quali collaborano strettamente con la stessa, condividendone gli intenti nonchรฉ gli scopi, finalitร e attivitร di cui al successivo art. 2.
- Lโazione e le iniziative dellโI.S.R.A. OdV ETS si estendono a tutto il territorio italiano e ove sono istituite distaccamenti o sedi estere.
- Lโemblema dellโassociazione รจ costituito da un falco in cattura a destra, posto allโinterno del terzo cerchio concentrico bordato di nero, al primo bordato dโoro riportante al suo interno la scritta International Search and Rescue Association, al terzo bordato di nero suddiviso in tre parti uguali colorati di verde, bianco e rosso. Lโemblema รจ ad uso esclusivo dellโassociazione I.S.R.A. OdV ETS ed รจ tutelato dalle leggi sul marchio dโimpresa.
- La durata dellโODV non รจ predeterminata ed essa puรฒ essere sciolta con delibera dellโAssemblea straordinaria con la maggioranza prevista allโart. 11.
- Il Regolamento Generale di Funzionamento e Organizzazione dellโassociazione International Search and Rescue Association OdV รจ redatto a parte e ne stabilisce il funzionamento e l’organizzazione di tutto ciรฒ che riguarda gli aspetti tecnico-operativi per il conseguimento dei fini sociali, secondo la legge e il presente Statuto. Il Regolamento Generale di Funzionamento e Organizzazione disciplina anche i rapporti con tutte le tipologie di articolazioni di cui al presente articolo ai punti 4, 5, 6, 7, 8.
Art. 2 โ SCOPI E ATTIVITAโ
- L’I.S.R.A. OdV รจ apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalitร civiche, solidaristiche e di utilitร sociale si prefigge, attraverso lo svolgimento di attivitร di interesse generale ai sensi dellโart. 5 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, s.m.i., e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari, di:
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28/03/2003 n. 53 e successive modificazioni, nonchรฉ le attivitร culturali di interesse sociale con finalitร educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati al miglioramento delle condizioni dellโambiente e allโutilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dellโattivitร , esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attivitร culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivitร , anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attivitร di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attivitร turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- t) organizzazione e gestione di attivitร sportive dilettantistiche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attivitร di interesse generale a norma del presente articolo;
- y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalitร organizzata.
- In particolare, per la realizzazione degli scopi prefissati e nellโintento di agire in favore di tutta la collettivitร , dei propri associati e dei loro familiari, lโassociazione si propone di svolgere, a titolo esemplificativo, le seguenti attivitร elencate e suddivise in aree: AREA GENERALE
- a) promuovere e organizzare, anche in collaborazione con Enti Pubblici e/o Privati, iniziative quali convegni, escursioni, ricerche, visite, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni sportive, fiere enogastronomiche e/o di altro genere, nonchรฉ iniziative di solidarietร sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti, ecc.
- b) Collaborare con gli organi competenti nella vigilanza sulla conduzione dei servizi pubblici e privati di interesse turistico.
- a) Svolgere attivitร di volontariato nel settore della Protezione Civile in ambito Comunale, Provinciale, Regionale, Nazionale e Internazionale, in occasione di:
- particolari eventi naturali o connessi con lโattivitร dellโuomo;
- calamitร naturali, catastrofi o altri eventi similari;
- iniziative di carattere umanitario o dโinteresse generale.
- b) Svolgere attivitร di โRicerca, Salvataggio e Soccorso Tecnico-Sanitario (SAR – CSAR – USAR – ISAR, ecc..)โ delle persone che si trovano in situazioni di pericolo in qualsiasi ambito territoriale: nazionale e internazionale, Paese dellโUnione Europea che Extra-Europea, in qualsiasi tipologia di ambiente (es. montano, urgano, acquatico) anche subacqueo, dando comunque prioritร agli interventi in Provincia.
- c) supportare le popolazioni colpite da qualsiasi tipo di evento naturale e/o antropico, attraverso la somministrazione di alimenti e bevande con lโimpiego di volontari debitamente formati secondo le norme vigenti in materia di somministrazione di alimenti e bevande.
- d) impiego di personale volontario che opera, in particolare, negli ambiti del soccorso sanitario, con lโeffettuazione di interventi immediati di primo/pronto soccorso e prima assistenza alle popolazioni colpite da fenomeni naturali/antropici, e del superamento dellโemergenza, con iniziative volte a favorire la ripresa delle normali condizioni di vita.
- e) Aiuto e soccorso delle persone che versano in situazioni di pericolo in mare, nelle acque interne e piscine.
- f) interventi per lโestinzione di incendi e focolai in zone industriali o boschive, di ricerca di persone disperse anche in zone boschive.
- g) attivitร di promozione della cultura di protezione civile;
- h) attivitร di assistenza organizzativa e operativa a manifestazioni di massa, sportive e culturali, religiose, e simili;
- i) attivitร e formazione nelle materie di prepping e survival;
- j) Contribuire, con personale volontario formato, come addetti alla lotta antincendio e alla gestione dellโemergenza, secondo quanto previsto dalle norme vigenti, nonchรฉ alla attivitร di Safety e security nelle manifestazioni pubbliche nel rispetto delle proprie competenze.
- k) Formazione assistenti bagnante, secondo quanto disciplinato del Decreto 29 luglio 2016 n. 206 s.m.i.
- l) Promuovere, preparare e mettere a disposizione delle autoritร pubbliche competenti, personale volontario, disponibile e coordinato dal punto di vista tecnico operativo, in grado di attuare previsioni, prevenzione, soccorso, superamento dellโemergenza nellโambito delle attivitร di Protezione Civile;
- a) Promuovere, organizzare e gestire attivitร culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, in ambito Comunale, Provinciale, Regionale, Nazionale e Internazionale, come ad esempio: organizzazione di viaggi, soggiorni, pellegrinaggi, gite ed escursioni la cui destinazione miri in via primaria ad accrescere la persona umana sotto tale profilo, anche con presenza di personale qualificato che funga da guida per i fruitori. Pubblicazioni di testi, libri, manuali, opuscoli ecc.
- a) Promuove e sviluppa attivitร sportive dilettantistiche;
- b) organizza manifestazioni sportive in via diretta o collabora con altri soggetti per la loro realizzazione;
- c) promuove attivitร didattiche per lโavvio, lโaggiornamento e il perfezionamento nelle attivitร sportive;
- d) studia, promuovere e sviluppa nuove metodologie per migliorare lโorganizzazione e la pratica dello sport;
- e) gestisce impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
- f) organizza squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
- g) indice corsi di avviamento agli sport, attivitร motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi, avvalendosi del Centro di Formazione Marco Milanese;
- h) organizza attivitร ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero sia per i soci che i non soci.
- a) Il Centro di Formazione รจ intitolato al socio fondatore Marco Milanese e la denominazione รจ โCentro di Formazione Marco Milaneseโ o in forma abbreviata โCdF M. MILANESEโ e la denominazione o forma abbreviata deve essere riportata in tutti gli atti formali rivolti sia allโinterno dellโassociazione che ai soggetti esterni.
- b) Il โCentro di formazione Marco Milaneseโ ha come obiettivo la formazione sia del proprio personale che del personale facente parte ad Enti, Associazioni/Organizzazioni presenti in Italia e allโestero nonchรฉ della popolazione.
- c) Le tematiche formative sono riconducibili a quanto previsto dal presente articolo 2 dello Statuto, ovvero delle materie e argomenti necessari al raggiungimento gli scopi statutari.
- d) Il โCentro di Formazione Marco Milaneseโ รจ organizzato secondo quanto previsto dal regolamento di funzionamento proposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dallโAssemblea dei Soci entro tre mesi dallโentrata in vigore del presente Statuto.
Art. 3 โ AREE DI ATTIVITAโ E NUCLEI
- Lโassociazione I.S.R.A. OdV ETS, per il raggiungimento degli scopi statutari, si avvale di Dipartimenti, Nuclei, Centro di Formazione e uffici, come di seguito elencati: DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE
- NUCLEO PROTEZIONE CIVILE
- NUCLEO S.A.R.
- NUCLEO CUCINA
- NUCLEO SANITARIO
- NUCLEO SOCCORSO IN ACQUA
- NUCLEO ANTINCENDIO
- NUCLEO ATTIVITAโ SOCIALI
- NUCLEO ATTIVITAโ SPORTIVE
- Centro di formazione Marco Milanese
- Ufficio Relazioni Nazionale e Internazionali
- Il consiglio direttivo, su proposta del Presidente, puรฒ istituire nuovi Dipartimenti, Nuclei e Uffici in funzione delle necessitร per il raggiungimento degli scopi associativi.
- Le attivitร di cui al comma precedente sono svolte dall’ODV, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.
- LโODV, inoltre, puรฒ esercitare attivitร diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attivitร di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dallโart. 6 del D.lgs. 117/2017 e s.m.i. La loro individuazione puรฒ essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci.
- Nel caso lโAssociazione eserciti attivitร diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dellโart. 13 comma 6 D.lgs. 117/2017 e s.m.i.
- L’attivitร del volontario non puรฒ essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall’Organizzazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l’attivitร prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall’Assemblea dei soci.
- Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purchรฉ non superino l’importo stabilito dall’organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attivitร di volontariato per le quali รจ ammessa questa modalitร di rimborso (ai sensi dellโart. 17 D.lgs. 117/2017 e s.m.i.).
- Ogni forma di rapporto economico con l’ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, รจ incompatibile con la qualifica di volontario.
- LโODV ha lโobbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dellโart. 18 D.lgs. 117/2017 e s.m.i.
- L’ODV puรฒ avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l’attivitร da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attivitร non puรฒ essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.
Art. 4 โ PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE
- Il patrimonio dell’ODV durante la vita della stessa รจ indivisibile, ed รจ costituito da:
- a) Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietร dellโODV;
- b) Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti allโODV;
- c) Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.
- d) L’ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attivitร da:
- Quote associative e contributi degli aderenti;
- Contributi pubblici e privati;
- Donazioni e lasciti testamentari;
- Rendite patrimoniali;
- Attivitร di raccolta fondi (ai sensi dellโart. 7 117/2017 e s.m.i.);
- Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalitร dellโassociazione e riconducibile alle disposizioni del d.lgs. 117/2017 e s.m.i.;
- Attivitร โdiverseโ di cui allโart. 6 del D.lgs. 117/2017 e s.m.i.
- Lโesercizio sociale dellโODV ha inizio e termine rispettivamente il 1ยฐ gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.lgs. 117/2017 e s.m.i. e lo sottopone per lโapprovazione allโAssemblea dei soci entro il mese di aprile. Il bilancio consuntivo รจ depositato presso la sede dellโODV, almeno 15 giorni prima dell’assemblea e puรฒ essere consultato da ogni associato.
- ร fatto obbligo di reinvestire lโeventuale avanzo di gestione a favore di attivitร istituzionali statutariamente previste ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalitร civiche, solidaristiche e di utilitร sociale.
- ร fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dellโODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Art. 5 โ SOCI
- Ai sensi dellโart. 32 D.lgs. 117/2017 e s.m.i. il numero dei soci รจ illimitato. Possono fare parte dell’ODV tutte le persone fisiche o le ODV che condividono gli scopi e le finalitร dellโorganizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
- L’adesione all’ODV รจ a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all’art. 6.
Art. 6 โ CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE
- L’ammissione di un nuovo socio รจ regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalitร perseguite e lโattivitร dโinteresse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed รจ subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell’interessato, con la quale lโinteressato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell’ODV.
- Avverso l’eventuale rigetto dell’istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata allโinteressato entro 30 giorni. Il ricorso all’assemblea dei soci รจ ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
- Il Consiglio direttivo comunica lโammissione agli interessati e cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dal Consiglio Direttivo. La qualitร di socio รจ intrasmissibile.
- La qualitร di Socio si perde:
- a) per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all’ODV;
- b) per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dellโODV;
- c) per morositร rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 30 giorni dallโeventuale sollecito scritto.
- Lโesclusione o la decadenza dei soci รจ deliberata dallโAssemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere allโesclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltร di replica.
- La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all’interno dell’ODV sia all’esterno per designazione o delega.
- In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, nรฉ hanno alcun diritto sul patrimonio dellโODV.
Art. 7 โ DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
- Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dellโODV ed alla sua attivitร . In modo particolare:
- I soci hanno diritto:
- di partecipare a tutte le attivitร promosse dall’ODV, ricevendone informazioni e avendo facoltร di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dellโODV;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine allโapprovazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo.
- I soci sono obbligati:
- all’osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell’ODV;
- al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. La quota associativa รจ intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso puรฒ essere restituita.
- I soci hanno diritto:
Art. 8 โ ORGANI DELLโO.D.V.
- Sono organi dellโODV:
- a. LโAssemblea dei soci;
- b. Il Consiglio direttivo;
- c. Il Presidente;
- d. LโOrgano di Controllo.
Art. 9 โ ASSEMBLEA DEI SOCI
- LโAssemblea dei soci รจ l’organo sovrano dellโODV, regola lโattivitร della stessa ed รจ composta da tutti i soci.
- Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci, in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
- Ciascun associato dispone del voto singolo.
- Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purchรฉ sia possibile verificare lโidentitร dellโassociato che partecipa e vota.
- L’Assemblea รจ presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessitร lโAssemblea puรฒ eleggere un segretario.
- L’Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessitร oppure quando ne รจ fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
- La convocazione รจ inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 15 giorni di anticipo e deve contenere lโordine del giorno, il luogo la data e lโorario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest’ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
- In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
- Le delibere assunte dall’assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dellโAssemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dellโAssemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
- L’assemblea puรฒ essere ordinaria o straordinaria. ร straordinaria l’assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell’ODV. ร ordinaria in tutti gli altri casi.
Art. 10 โ ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
- L’assemblea ordinaria รจ valida in prima convocazione se รจ presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilitร gli amministratori non votano.
- Le deliberazioni dellโAssemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti.
- L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario.
- LโAssemblea ordinaria:
- a. approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dellโart. 13 del D. Lgs 117/2017;
- b. discute ed approva i programmi di attivitร ;
- c. elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
- d. delibera sulla responsabilitร dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilitร nei loro confronti;
- e. approva lโeventuale regolamento dei lavori assembleari;
- f. ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- g. approva gli eventuali regolamenti e le sue variazioni;
- h. delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- i. delibera sullโesclusione dei soci;
- j. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dallโatto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- k. delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
- l. delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dallโODV stesso.
- m. determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attivitร di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalitร previste dallโart. 3 comma 6 dello Statuto;
- n. approva lโammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attivitร dellโODV;
- o. delibera sullโesercizio e sullโindividuazione di eventuali attivitร diverse ai sensi dellโart. 3 comma 4 del presente Statuto.
- Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dellโAssemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.
Art. 11 โ ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
- La convocazione dellโAssemblea straordinaria si effettua con le modalitร previste dallโart. 9.
- Per deliberare lo scioglimento dellโODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
- LโAssemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell’atto costitutivo o dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.
Art. 12 โ CONSIGLIO DIRETTIVO
- Il Consiglio Direttivo รจ composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 5 consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica 5 anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 3 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso lโAssemblea puรฒ rieleggere i componenti uscenti. Si applica lโarticolo 2382 del Codice civile.
- LโAssemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno allโeligendo Consiglio Direttivo.
- LโAssemblea, a maggioranza assoluta dei voti elegge Il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario, il Consigliere. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dellโODV, ed in genere ogni atto contenente unโattribuzione o una diminuzione del patrimonio dellโODV; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.
- In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando lโelenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dellโelenco dei non eletti, o loro indisponibilitร lโassemblea provvede alla surroga mediante elezione.
- Nel caso in cui decada oltre la metร dei membri del Consiglio Direttivo, lโAssemblea provvede tramite elezione al rinnovo dellโintero organo.
- Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attivitร per conto dellโODV, entro il massimo stabilito dallโAssemblea dei soci.
- Il Consiglio Direttivo รจ responsabile verso lโAssemblea della gestione operativa; attua i mandati e le decisioni dellโAssemblea ed รจ investito dei piรน ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dellโODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono allโAssemblea. In particolare, esso svolge le seguenti attivitร :
- a. attua tutte le deliberazioni dellโAssemblea;
- b. redige e presenta allโAssemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dellโart. 13 del D.lgs. 117/2017 e s.m.i.;
- c. delibera sulle domande di nuove adesioni;
- d. sottopone allโAssemblea le proposte di esclusione dei soci;
- e. sottopone allโapprovazione dellโAssemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- f. propone lโesercizio e lโindividuazione di eventuali attivitร diverse ai sensi dellโart. 3 comma 4 del presente Statuto;
- g. ha facoltร di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
- Il Consiglio Direttivo รจ presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di questโultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.
- Il Consiglio Direttivo รจ convocato dal Presidente ogni trimestre, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei componenti.
- La convocazione รจ inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con dieci giorni di anticipo e deve contenere lโordine del giorno, il luogo, la data e lโorario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
- I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
- Per la validitร delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di paritร di voti la deliberazione si considera non approvata.
- Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori รจ generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.
- Lโobbligatorietร dellโiscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrร efficacia a partire dallโoperativitร del Registro unico nazionale del Terzo settore.
Art. 13 โ PRESIDENTE
- Il Presidente รจ eletto dallโAssemblea dei soci.
- Il Presidente ha la rappresentanza legale dellโAssociazione di fronte a terzi e in giudizio; cura lโattuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attivitร dellโODV; ha la facoltร di aprire conti correnti per conto dellโODV; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato รจ garante di fronte allโAssemblea; convoca lโAssemblea dei soci.
- In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
- Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.
Art. 14 โ IL PRESIDENTE ONORARIO
- Il Presidente Onorario puรฒ essere nominato dallโAssemblea per eccezionali meriti acquisiti in attivitร a favore dellโODV.
- Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dellโODV.
Art. 15 โ LโORGANO DI CONTROLLO
- Al verificarsi delle condizioni previste dall’Art. 30 c. 2 del CTS, l’Assemblea procede alla nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico.
- LโOrgano di Controllo vigila sullโosservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sullโadeguatezza dellโassetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dallโAssociazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dellโosservanza delle finalitร civiche, solidaristiche e di utilitร sociale dellโAssociazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformitร alle linee guida di cui allโart. 14 del Codice del Terzo settore.
- Nei casi previsti dal Codice del Terzo settore, lโOrgano di Controllo purchรฉ composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una societร di revisione legale, puรฒ assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti.
- LโOrgano di Controllo, quando nominato in composizione collegiale, รจ composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dallโAssemblea. Nomina nel suo seno il Presidente.
- LโOrgano di Controllo, anche monocratico, dura in carica tre anni, รจ riconfermabile e i suoi componenti possono essere revocati solo per giusta causa dallโAssemblea.
- Di ogni seduta รจ disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dellโOrgano di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.
Art. 16 โ AFFILIAZIONE
Lโassociazione, con delibera del consiglio direttivo, puรฒ affiliarsi ad uno o piรน organismi nazionali che non siano in contrasto con il presente Statuto e che tale affiliazione permetta un miglior raggiungimento degli scopi statutari.
Art. 17 โ COMITATI TECNICI
- Nellโambito delle attivitร approvate dellโAssemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltร di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che lโODV intende promuovere.
- Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.
Art. 18 โ SCIOGLIMENTO
- LโAssemblea straordinaria puรฒ decidere lo scioglimento dellโO.d.V. con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, lโAssemblea nomina uno o piรน liquidatori e determina le modalitร di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dellโart. 9 del D. Lgs n. 117/2017.
- In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dellโO.d.V., il patrimonio residuo รจ devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui allโart. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
- Il suddetto parere รจ reso entra trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che lโEnte interessato รจ tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformitร dal parere sono nulli.
- Lโobbligatorietร del parere vincolante di cui al comma 2 avrร efficacia dallโoperativitร del Registro unico nazionale del Terzo settore.
Art. 19 โ NORME FINALI
- Per tutto ciรฒ che non รจ espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice civile, del D.lgs. 117/2017 e s.m.i. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.
